Documenti Utili Farmacia

Documenti obbligatori

Bollettario buoni acquisto stupefacenti degli ultimi 5 anni,(allegare le relative fatture d’acquisto).

Registro copia veleni per la vendita delle sostanze velenose per uso non medicinale .

Registro di entrata e uscita degli stupefacenti (deve essere vidimato dall’autorità sanitaria competente prima dell’uso)

Registro Carico Scarico Sostanze Zuccherine.

Obbligatorio per le farmacie che impiegano sostanze zuccherine per effettuare preparazioni galeniche. (Vidimare al comune prima dell’uso)

Registro dei verbali di ispezione. (Distribuito da Federfarma Napoli per i propri iscritti)

Registro carico- scarico Alcool Etilico. Il registro viene consegnato dalla UTIF obbligatorio per detenzione di quantitativi superiori a 20 litri se puro o 300 litri se denaturato. Il registro non è obbligatorio se l’alcool denaturato è confezionato.

Registro materie prime e delle preparazioni sono consigliabili

Decreto di autorizzazione all’apertura della farmacia (Decreto Regionale)

Registro delle preparazioni officinali allestite .

Registro delle preparazioni magistrali (conservare una copia o l’originale delle ricette per 6 mesi).

 

Documenti vari da tenere in farmacia
Laurea del titolare (o direttore responsabile)

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

La Legge Regionale dell’11 Agosto 2001 n° 10 pubblicata sul B.U.R.C. N° 44 del 29 Agosto 2001 ha abolito nella Regione Campania le tasse di concessione annuale relative all’esercizio della farmacia.

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ SULL’INSEGNA DELLA FARMACIA

La Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) e la successiva Legge 75/2002, hanno stabilito che l’imposta comunale di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto le farmacie le cui insegne rientrano in tale limite dimensionale (5 metri quadrati complessivi di superficie), non saranno tenute al pagamento né dell’imposta comunale sulla pubblicità, né, laddove si era provveduto in tal senso, del canone sostitutivo dell’imposta.
Il pagamento dell’imposta annuale relativa alle insegne esposte dalle farmacie, ovviamente eccedenti il limite dimensionale sopra indicato, nonché agli altri mezzi pubblicitari utilizzati, va effettuato entro il giorno 31 gennaio .
L’imposta non è inoltre dovuta per l’esposizione dei cartelli che riportano orari, turni e ferie delle farmacie, in quanto obbligatori per legge. Peraltro, per fruire dell’esenzione, le dimensioni di detti cartelli non devono superare la superficie di mezzo metro quadrato.

 

Croce

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507.
(GU SO 9-12-1993)
Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
Articolo 7
Modalità di applicazione dell’imposta
1. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
Articolo 17
Esenzioni dall’imposta
1. Sono esenti dall’imposta:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eventualmente effettuate dalle farmacie va operato entro giorno 31 gennaio.
Si rammenta che sono assoggettate alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province .

Planimetria dei locali adibiti a farmacia.

Certificato di sana e robusta costituzione

Certificato di agibilità dei locali adibiti a farmacia.

Manuale HACCP per la corretta conservazione degli alimenti

 

I dipententi non laureati devono avere il L.I.S.A. al posto del Libbretto sanitario

La Delibera di Giunta Regionale n. 932 del 26/06/2004 elenca le categorie di lavoratori per i quali non è giustificato il possesso del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi  L.I.S.A., menzionato nell’ art.3, l’articolo chiarisce che “i farmacisti (in possesso di diploma di laurea) sono esonerati dall’obbligo della verifica della formazione” (corso di formazione per alimentaristi). Pertanto il personale “non laureato” è obbligato a sostenere il corso di formazione per alimentaristi di Rischio 1.

Il corso della durata di 4 ore, prevede il pagamento di una quota di iscrizione da pagare all’atto della prenotazione tramite bollettino di conto corrente ,  la formazione Deroghe al Pacchetto igiene conseguita ha la validità di tre anni.

Esonero Farmacie dalla D.I.A.

Deroghe a Pacchetto Igiene Nuove Linee Guida applicative del Regolamento 852/2004/CE

 

No Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)
Il Ministero della Salute, con ulteriore nota prot. 14136-P del 12 maggio 2009 chiarisce definitivamente che “… all’interno della ASL, al fine della registrazione delle farmacie che effettuano la commercializzazione di prodotti alimentari, il flusso di dati avverrà dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli alimenti”. Viene quindi confermato l’esonero per le farmacie dall’obbligo della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004. Il decreto autorizzativo della farmacia è infatti omnicomprensivo.

Farmacopea Ufficiale XII Ed. da tenere entro marzo 2009

Tariffa nazionale.

VERIFICA PERIODICA STRUMENTI METRICI- D.LGS 28/03/00 N° 182.Verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01
per i seguenti impianti:
Elemento sostanziale del DPR 462/01
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
– impianti elettrici di messa a terra;
– installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
– impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

Novità apportate dal DPR 462/01
La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
– 2 anni (verifica biennale) per:

gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione

gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a)
Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b)
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
Edifici con strutture portanti in legno.
Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, invece, sono classificabili come “Luoghi con pericolo di esplosione”, e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
c)
Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

– 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
– Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
– Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs 626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).