Buono Acquisto

Le farmacie e le società autorizzate al commercio all’ingrosso di medicinali stupefacenti devono utilizzare, per l’acquisto, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezioni A, B e C, il modello conforme al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, formato da quattro copie, in blocchetti preconfezionati contenenti non più di cento buoni acquisto o direttamente stampabili estemporaneamente dal richiedente al momento dell’emissione dell’ordine.

Scarica il Modello in quattro copie allegato al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006:

MODELLO BUONO ACQUISTO ( doc)

Con l’abrogazione dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 (Testo unico degli stupefacenti) non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto in tre sezioni di modello conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976. Il modello in tre sezioni viene sostituito dal modello in quattro copie per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali conforme a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006.

I bollettari del modello in tre sezioni parzialmente utilizzati devono essere chiusi con riferimento alla legge 79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita.

Eventuali bollettari in tre sezioni ancora inutilizzati possono essere restituiti all’Ordine che li aveva consegnati.

Gli ordini effettuati con il modello in tre sezioni dopo l’entrata in vigore della legge 79/14, devono essere sostituiti utilizzando il modello di Buono Acquisto – BA in quattro copie previsto dal Decreto del 2006.

A seguito dei quesiti pervenuti, si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del Buono Acquisto.

Si ricorda che la legge 79/14 è entrata in vigore il 21 maggio 2014 (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella GU n. 115 del 20/5/2014).

Per i  soggetti che alla data del 21 maggio 2014 già utilizzavano il modello di BA in quattro copie previsto dal Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, non vi è alcun cambiamento, in quanto operano in maniera aggiornata alle disposizioni in vigore.

I soggetti, che alla data del 21 maggio 2014 ancora utilizzavano il modello di BA in tre sezioni previsto dal Decreto ministeriale 20 aprile 1976, devono iniziare ad usare il modello in quattro copie con numerazione progressiva annuale dal n. 1, a partire dalla data del 21 maggio 2014.

Eventuali BA in tre sezioni emessi dal 21 maggio 2014 devono essere sostituiti dal modello in quattro copie con la nuova numerazione progressiva annuale.

Al fine di garantire la tracciabilità dei buoni acquisto, nonché l’unicità del modello in uso e del criterio di numerazione, nel periodo di passaggio al modello in quattro copie (per i soggetti che non avevano ancora effettuato tale passaggio dal dicembre 2006), i BA in tre sezioni utilizzati dal 21 maggio 2014 possono essere sostituiti con il modello in quattro copie, specificando che quest’ultimo sostituisce il modello in tre sezioni già emesso.Tale annotazione deve essere riportata anche sul registro entrata uscita. Pertanto:

qualora l’ordine sia stato emesso, e non evaso, con il BA in tre sezioni, il cedente deve annullare e restituire il BA. Il richiedente deve effettuare un nuovo ordine utilizzando il BA in quattro copie di modello conforme al Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006;

qualora l’ordine sia stato emesso, e già evaso,  con il BA in tre sezioni, il richiedente deve effettuare la sostituzione del BA in tre sezioni con quello in quattro copie, riportando sul BA in quattro copie il riferimento al BA da sostituire e annotando sul registro l’operazione e anche la nuova numerazione.

Si ricorda infine che il modello di BA in quattro copie per richieste singole o cumulative conforme a quanto previsto dal  Decreto ministeriale 18 dicembre 2006 è disponibile da tale data (mentre il modello in tre sezioni per richieste singole è stato utilizzato ad esaurimento dal dicembre 2006 e non più stampato dal Poligrafico dello Stato).

La numerazione di questo modello è progressiva annuale, propria per ogni farmacia o società autorizzata per cui comincia all’inizio dell’anno e termina con la chiusura di fine anno, coerentemente con il registro di entrata e uscita corrispondente.

Le modalità di compilazione sono descritte nell’allegato II del Decreto, recante note e avvertenze, disponibile alla presente pagina web, e comprendono anche le modalità in caso di reso o di parziale fornitura o di mancata emissione di fattura di vendita.

Tale modello non comporta quindi l’obbligatorietà di fornitura di modelli prestampati e già numerati, ma consente più semplicemente la stampa e l’utilizzo direttamente del richiedente e la conservazione dei soli buoni acquisto utilizzati coerentemente con il registro di entrata ed uscita corrispondente.


Buono acquisto stupefacenti, disciplina transitoria
Legge 16 maggio 2014, n. 79
Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 (testo aggiornato)
Decreto ministeriale 18 dicembre 2006