Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Farmacie Private
Accordo di Rinnovo CCNL dipendenti da farmacia privata in data 23 Luglio 2008, è stato definitivamente sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL dei dipendenti da farmacia privata. Il precedente contratto scaduto il 31 gennaio 2006, rinnovato come di seguito descritto, avrà valore fino al 31 gennaio 2010. Tale rinnovo contrattuale ha richiesto un forte impegno conclusosi con un’ intesa con le OO.SS. su elementi fondamentali dell’attività di farmacia. Di seguito una sintesi dei contenuti dell’accordo che potrai sottoporre al Tuo consulente del lavoro, nonchè tutti i contratti sottoscritti dal 1994 ad oggi.
CCNL 27 luglio 1994
CCNL 23 marzo 1999
Accordo nazionale in tema di ECM (2002)
Accordo di Rinnovo CCNL 5 maggio 2005
Accordo nazionale in tema di ECM (anno 2006)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata Testo Ufficiale anno 2005
Accordo di Rinnovo CCNL Farmacie private Allegati
Per visionare la banca dati di tutti i contratti italiani clicca Quì
Chiarimenti CCNL
Il nuovo CCNL del 26 maggio 2009
Federfarma
Filcams-Cgil / Fisascat-Cisl / Uiltucs-Uil
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per i dipendenti
da farmacia privata
Testo ufficiale
ROMA, 26 maggio 2009
2
Ad Enrico Giammarioli, Anna Maria Carli, Fabrizio Carnevali
3
PROPRIETA’ RISERVATA
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare
la piena e completa proprietà del testo contrattuale
e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale
a enti, organizzazioni, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
4
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dei dipendenti da farmacia privata
L’anno 2009, il giorno 26 del mese di maggio in Roma
tra
La Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani – FEDERFARMA – rappresentata dal
Presidente dott.ssa Annarosa RACCA con l’intervento di una delegazione presieduta dal dott. Carlo Ghiani e
composta dai dottori Franco Caprino, Alessandro Cicilloni, Giuseppe Palaggi, Giancarlo Visini, Cesare Quey
con l’assistenza del Direttore Generale dott. Giuseppe Impellizzeri, dei funzionari dell’ufficio legale dott.
Aurelio Calcaterra e dott. Bruno Foresti, dell’avv. Arturo Maresca e del dott. Michele Crapanzano
e
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal
Segretario Generale Ivano Corraini, dal Responsabile Nazionale del Settore Luigi Coppini, dai Segretari
Nazionali Carmelo Caravella, Carmelo Romeo, Flora Carlini, Marinella Meschieri, Maurizio Scarpa, e dai
componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia, Agassini Silvia, Agliardi Paolo, Albanella
Luisa, Alberti Donatella, Aliberti Antonella, Angelini Dalida, Anile Lucia, Argiolu Miriam, Autieri Maria
Stella, Ayala Donatella, Baini Giuliana, Balestrieri Francesca, Banella Ivo, Barera Franco, Battaglia Anna
Donata, Bau’ Sergio, Bazzichetto Claudio, Bernardini Cinzia, Besenzoni Gianfranco, Bigazzi Sabina, Bonora
Carla, Bracone Sonia, Brotini Luisella, Bruni Denis, Caffini Fulvio, Calzavara Valter, Camellini Elisa, Campa
Rocco, Campari Ramona, Campanile Pasquale, Canepa Piero, Canovaro Patrizia, Capaccioli Franco, Capponi
Fabio, Caridi Samantha, Carlotti Marilena, Carneri Graziella, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni,
Casagranda Ezio, Cattaneo Federica, Cavallini Monica, Cetti Pierluigi, Ciarlo Giovanni, Codonesu Sergio,
Colombo Pieralberto, Conese Marcella, Consolini Alessandra, Corazzesi Luigi, Croci Claudio, Damely Melodia
Nadia, D’Aquanno Silvio, D’Avolio Isabella, De Filippis Nicola, De Filippo Antonio, Decicco Tonino, Del
Caro Paolo, Del Papa Loretta, Della Volpe Carla, Di Francesco Concetta, Di Pietro Claudio, Di Priolo Franco,
Dossi Claudio, Fanzecco Simona, Fassina Sergio, Fellegara Fulvio, Ferrazzi Fabrizio, Ferrini Marcello, Ferro
Elena, Finchi Natale, Fragassi Valentina, Francavilla Cosimo, Franceschini M.Antonia, Franceschini Franco,
Frasanni Loredana, Gabrielli Mariagrazia, Galati Mario, Gangemi Franco, Genovese Monica, Ghiaroni Patrizia,
Giannessi Laura, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio, Guadagnini Daniela, Guglielmi Gabriele, Infante Lorenzo,
Khakpour Reza Hamid, Lelli Danilo, Libri Aldo, Lopez Antonio, Lorusso Giuseppe, Losio Renato, Lozzi
Renata, Maffezzoli Dora, Mangili Mario, Maggio Maria, Manocchio Maria, Marcelli Sabatino, Marconi Piero,
Maresca Domenica, Masotti Maura, Mastrogiovanni Guglielmo, Mattioli Sandro, Mazziotta Manlio, Metitiero
Giuseppe, Minni’ Cono, Montalti Paolo, Morgese Gaetano, Morini Silvana, Mosca Matteo, Nesi Carmine,
Nicoli Stefano, Nocco Marilina, Nonino Roberto, Nozzi Massimo, Oliviero Melissa, Orsi Michele, Pampersi
Alessia, Pancellini Paola, Paolucci Simone, Papagna Mario, Pellegrini Susanna, Pepe Calogero, Peracchia
Corrado, Perin Bruno, Petrella Massimo, Pezzotti Vittorio, Pinna Salvatore, Ponti Licia, Pugliese Teresa,
Rastelli Bruno, Ricchetti Daniela, Ricci Loretto, Ronco Cristina, Rossi Mauro, Rossi Marco, Sardyko Wioletta,
Scarnati Luigi, Scattolin Italia, Schiavone Vito, Sesena Cristian, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, Simoncini
Gabriele, Simula Stefano, Spelta Carla, Speriani Giovanni, Spina Franco, Surian Maurizio, Susini Cristiana,
Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tanzi Paola, Tarpini Alessandro, Tasinato Luigi, Tassotti Ernesto, Terenzi
Antonio, Testa Emilio, Vanoli Giorgio, Veirana Fulvia, Vennettillo Gino, Viero Gino, Vitagliano Andrea,
Vitolo Maria, Voltan Francesca, Zanardi Guido, Zerlotti Caterina, Zilocchi Gianluca, Zucchini Leonardo, con
l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale
Fabrizio Solari e del responsabile dipartimento terziario e reti Rosario Strazzullo.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT/CISL)
rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri, dai Segretari Nazionali, Pietro Giordano, Mario
Piovesan, Giovanni Pirulli, Rosetta Raso e da: Marco Demurtas, Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Daniela
Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale, da Dario Campeotto – AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante
composta da: Hansjoerg Adami, Giovanni Agostini, Cecilia Andriolo, Giuseppe Arcieri, Jairo Luis Attanasio,
5
Giuseppe Atzori,Lamberto Avanzo, Giuliana Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello, Beatrice Bernini, Cinzia
Bonan, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Domenico Bove, Lidia Brachelente, Mauro Brinati, Gianfranco
Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Angela Calò, Gianluca Campolongo, Riccardo
Camporese, Giuseppe Cannavina, Leila Caola, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi,
Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Ronald Carpenter, Elmina Castiglioni, Antonio Castrignano, Mirco Ceotto,
Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Alberto Citerio, Celestino Comi, Luigi Conte,
Bruno Cordiano, Giuseppe Corona, Roberto Corona, Tina Coviello, Patrizio Cusano, Vincenzo Dell’Orefice,
Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di
Paola, Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Quinto Fantini, Adalberto Farina, Davide Favero,
Fabrizio Ferrari, Domenico Ferrigni, Santo Ferro, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda
Fittipaldi, Giuseppe Foti, Lavinia Francesconi, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Eustachio Gaudiano,
Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero
Guidi, Giuseppe Pietro Ianni, Alessandro Ingrosso, Fortunato Lo Papa, Angela Kalaydijan, Petra Erika Klotz,
Miriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Carmela Licenziato, Luca Maestripieri, Tila Mair,
Gilberto Mangone, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Tiziana
Mastrangelo, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Germano Medici, Maria
Giovanna Mela, Mario Miccoli, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Catia Montagnoli, Biagio Montefusco,
Aniello Montuolo, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania Nicoloso, Marco Paialunga,
Silvano Pandolfo, Federico Pascucci, Simone Pesce, Giorgio Petroselli, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini,
Daniela Piermattei, Leonardo Piccinno, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita Ponzo, Gualtiero Quetti,
Vincenzo Ramogida, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Eugenio Sabelli,
Vittorio Salsedo, Maurizio Saja, Mariano Santarsiere, Luciano Santigli, Alessandra Savoia, Santo
Schiappacasse, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Carmela Tarantini,
Giuseppa Tillona, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma, Filippo Turi, Mauro Urli, Michele Vaghini, Elena
Maria Vanelli, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni Zambelli;
con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario
Confederale Annamaria Furlan.
L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL) rappresentata dal Segretario
Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali: Emilio Fargnoli, Marco
Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Gabriele Fiorino e Antonio Vargiu del Dipartimento
Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Paolo Andreani, Antonio Andrisano, Cristiano Ardau,
Sergio Ariodante, Massimo Aveni, Pietro Baio, Giuseppe Ballato, Filomena Balsamo,Enzo Bardi, Pietro
Bartolomei, Giuseppina Belletti, Marco Bolognini, Luigino Boscaro, Salvatore Bove, Roberto Broglia, Gianni
Callegaro, Giovanni Casa, Maurizio Casadei, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Cristina D’Ambrosio, Mario
D’Angelo, Roberto D’Angelo, Luigi Pugno De Mitri, Pasquale De Punzio, Rocco Della Luna, Sergio Del Zotto,
Sergio Diecidue, Franceasco Dello Stritto, Francesco Di Martino, Maria Di Sarno, Max Djossou, Elio Dota,
Roberto Fallara, Giovanna Famà, Pietro Feliciangeli, Marianna Flauto, Stefano Franzoni, Renzo Frau, Caterina
Fulciniti, Giovanni Gazzo, Maria Rita Giardina, Giovanni Giorgio, Stefania Giunta, Marcello Gregorio,
Giancarlo Guidi, Luciano Gullone, Cesare Ierulli, Antonino Ilarda, Bartolo Iozzia, Pietro La Torre, Cosimo La
Volta, Ernesto Lombardo, Ermelinda Luchetti, Claudia Lugaresi, Massimo Marchetti, Lina Merolla, Carmelo
Massari, Paolo Mezzorana, Maurizio Milandri, Ivano Morandi, Milva Moretta, Antonio Napoletano, Riberto
Neri, Nunzio Nicotra, Raffaella Nomade, Sergio Notorio, Mauro Orsan, Francesco Ortelli, Leonardo Pace,
Gerlando Pecoraro, Aurelio Pellegrini, Antonio Petrelli, Giannantonio Pezzetta, Bruno Pilo, Paolo Proietti,
Rosaria Pucci, Maurizio Regazzoni, Adalisa Rizzo, Carlo Sama, Pasquale Sastri, Luigi Scardaone, Gianpiero
Scarponi, Riccardo Serri, Remigio Servadio, Fabio Servidei, Giovanni Sgrò, Giuseppe Silvestro; Salvatore
Sorce, Elisabetta Sorgia, Espedito Stompanato, Gennaro Strazzullo, Michele Tamburrelli, Gianni Tomasi,
Giancarlo Turchetti, Ivana Veronese, Antonio Verrino, Angelo Vurruso, Angelo Zarfati, Giorgio Zattoni,
Giuseppe Zimmari, da una delegazione del Coordinamento Nazionale Farmacie Private composta da: Angiulli
Giovanni, Castelli Enrica, Dearca Gabriella, Giunta Stefania, Nicotra Nunzio; e con la partecipazione della
Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini.
6
visti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 5 maggio 2005
e
L’Accordo di rinnovo siglato in data 23 luglio 2008
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata
7
INDICE
PREMESSA…………………………………………………………………………………………… pag. 9
TITOLO I
Validità e sfera di applicazione del contratto (artt. 1, 2)……………………………………………… pag. 10
TITOLO II
Classificazione del personale (artt. 3, 4)………………………………………………………………. pag. 10
TITOLO III
Assunzione (artt. 5 – 7)……………………….……………………………..…………………………. pag. 12
TITOLO IV
Periodo di prova (art. 8)………………………………..….……………..……………………………. pag. 13
TITOLO V
Mercato del Lavoro (art. 9)……………………………….…………………………………………… pag. 13
Apprendistato – Pregressa normativa (art. 10)………………………………………………………… pag. 13
Apprendistato (artt. 11-12)……………………….……………………………………………………. pag. 13
Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione
professionale del farmacista collaboratore (art. 13).……………………………………………………
pag. 14
Contratto a termine (art. 14)……………………….………………………………………………….. pag. 15
Contratto di inserimento (art. 15)……………………….…………………………………………….. pag. 15
Lavoro a tempo parziale (artt. 16, 17)…………………………………………………………………. pag. 16
Disposizioni finali sul titolo V………………………………………………………………………… pag. 17
TITOLO VI
Orario di lavoro (art. 18)…………………………………………….……….………………………… pag. 18
TITOLO VII
Lavoro straordinario (artt. 19, 20)……………………………………………………………………… pag. 18
TITOLO VIII
Servizio notturno (artt. 21-23)…………………………………………….…………………………… pag. 19
TITOLO IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti (artt. 24 -27)…….…….…………………………… pag. 20
TITOLO X
Ferie (artt. 28 – 34)…………………………………………………………………………………….. pag. 21
TITOLO XI
Assenze (art. 35)…………………………………………………………………………..……………………. pag. 22
TITOLO XII
Congedi e diritto allo studio (artt. 36 – 38)……………………………………………………………. pag. 23
Interventi di sostegno per la formazione continua
prevista dalle norme che regolano l’E.C.M. (art. 39)………………………..…………………………
pag. 23
TITOLO XIII
Sospensione dal lavoro (art. 40)……………………………………………..………………………… pag. 24
TITOLO XIV
Aspettativa non retribuita (art. 41)…………………………………………………………………….. pag. 24
8
TITOLO XV
Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile (artt. 42, 43)………….………………………………. pag. 24
TITOLO XVI
Malattie, infortuni e assistenza sanitaria integrativa (artt. 44 – 52 bis).……………………………… pag. 25
TITOLO XVII
Tutela della maternità e della paternità (art. 53)……………………………………………………… pag. 28
TITOLO XVIII
Anzianità di servizio (art. 54)…………………………………………………………………………. pag. 29
TITOLO XIX
Anzianità convenzionale (art. 55)……………………………………………………………………… pag. 29
TITOLO XX
Scatti di anzianità (art. 56)…………………………………………………………………………….. pag. 29
TITOLO XXI
Trattamento economico (artt. 57 – 64)……………………………………………………………………… pag. 30
Una tantum (art. 65)…………………………………………………………………………………… pag. 31
TITOLO XXII
Mensilità supplementari (artt.66, 67)………………………………………………………………….. pag. 33
TITOLO XXIII
Risoluzione del rapporto di lavoro
Trattamento di fine rapporto
Previdenza Complementare (artt. 68 – 85)…………………………………………………………….
pag. 33
TITOLO XXIV
Norme disciplinari (artt. 86 – 92)……………………………………………………………………… pag. 36
TITOLO XXV
Diritti sindacali (artt.93 – 100)………………………………………………………………………… pag. 38
TITOLO XXVI
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale (artt. 101 – 102)…………………………………… pag. 41
TITOLO XXVII
Relazioni sindacali a livello territoriale (artt. 103 – 105)……………………………………………… pag. 42
TITOLO XXVIII
Norma appalti (art. 106)……………………………………………………………………………….. pag. 43
TITOLO XXIX
Decorrenza e durata (art. 107)…………………………………………………………………………. pag. 43
ALLEGATO ALL’ART. 83…………………………………………………………………………. pag. 44
TABELLE…………………………………………………………………………………………….. pag. 46
9
Premessa
Le Parti, nel procedere al rinnovo del CCNL 5 maggio 2005, riconoscono la validità e la proficuità della
collaborazione sino ad oggi osservata, certificata dall’unanime e costante apprezzamento che la farmacia
territoriale ed i suoi addetti quotidianamente riscuotono.
Autorevoli ricerche sul gradimento da parte della popolazione dei servizi pubblici e privati, effettuate da
qualificati soggetti esterni al mondo della farmacia, qual è il CFMT (nato per iniziativa di Confcommercio e dei
sindacati del comparto turismo e servizi per la formazione dei dirigenti), attestano che, ormai da diversi anni e
con indici di gradimento sempre estremamente elevati, la farmacia è considerata dai cittadini il servizio di
maggiore affidabilità e funzionalità, distinguendosi per l’alta professionalità del personale, la capacità di
rispondere alle esigenze dei cittadini e la molteplicità dei servizi aggiuntivi offerti ad integrazione di quello
istituzionale di assistenza farmaceutica.
In tale considerazione, le Parti confermano la propria volontà di dare ancor maggior vigore all’attuale assetto
che vede la contrattazione nazionale e quella decentrata accomunate dal medesimo obiettivo di correlare lo
sviluppo del settore alle prioritarie esigenze economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del
Paese.
Tale obiettivo sarà perseguito dalle Parti, a livello nazionale e regionale, seguendo due direttrici: garantire la
migliore gestione e corretta applicazione del contratto nazionale e porsi nei confronti delle Istituzioni come
soggetto politico unitario, pur nella diversità di identità e di ruolo.
In questa ottica, il riassetto normativo del settore, volto a prefigurare una farmacia dei servizi, troverà nel
contratto gli strumenti attuativi più idonei, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati
alla specificità del settore caratterizzato da un servizio pubblica utilità che aggrega i singoli esercizi farmaceutici
pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.
Nei confronti delle Istituzioni, le Parti ribadiranno con chiara ed univoca determinazione la funzione primaria e
imprescindibile della farmacia, per il ruolo sanitario e sociale di fondamentale importanza che la medesima
ricopre nell’ambito del sistema sanitario nazionale.
Coerentemente, dunque, le Parti confermano la comune volontà di impegnarsi a svolgere azioni congiunte intese
a ribadire il principio che la dispensazione del farmaco è prerogativa del farmacista in farmacia, il quale, nel
pieno rispetto delle disposizioni volte alla tutela della salute, è l’unica figura in grado di soddisfare pienamente
ogni esigenza del cittadino e di dare in tal modo un valore aggiunto alla dispensazione del farmaco.
A riguardo, le Parti convengono sulla necessità di perseguire una sempre più alta qualificazione della farmacia,
che, quale presidio sanitario del S.S.N., possa continuare e garantire, con uniformità di prestazioni su tutto il
territorio nazionale, l’attuale elevato standard di assistenza farmaceutica, integrando tale primaria funzione con
nuovi servizi di alta valenza socio-sanitaria.
Infine, le Parti assicurano il proprio impegno per valorizzare i rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi
del settore.
10
TITOLO I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
I1 presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a
norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Quanto sopra in funzione del fatto che l’esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento
operativo per l’esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.
Art. 2
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato
un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente
migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a
qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di
applicazione.
TITOLO II
Classificazione del personale
Art. 3
La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7
livelli.
La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che
comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.
Art.4
Il personale di cui al presente Contratto è così classificato:
Area quadri
A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed
in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma dell’art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in
funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l’esercizio della professione
di farmacista, al farmacista Direttore di Farmacia (primo livello super), ed al farmacista Collaboratore (primo
livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista
Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle
attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore.
Primo livello super
Farmacista Direttore di farmacia – Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto
per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al primo livello super, la qualifica di
Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12
della legge 475/68 e successive modificazioni e art. 7 della legge 362/91 e successive modificazioni e cioè nei
casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società
di farmacisti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del
farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà
protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si
determini il passaggio definitivo nel primo livello super.
11
Primo livello
Farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
Farmacista Collaboratore—Il Farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le
modalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell’articolo 11 della legge
475/68 e successive modificazioni, nel D.P.R. 1275/71 e nella legge 154/81 ed in tal caso per tutto il periodo
della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla
differenza retributiva tra il primo livello super ed il primo livello.
In funzione di quanto stabilito nell’articolo precedente e fatto salvo il disposto dell’articolo 5 della legge 13
maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (primo livello super), ed al
farmacista Collaboratore (primo livello), una indennità strettamente collegata con l’esercizio della professionalità
e delle responsabilità connesse, denominata «indennità speciale quadri» il cui ammontare è riportato nell’allegata
tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con
funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori:
—contabile con mansioni di concetto;
—corrispondente con mansioni di concetto;
—magazziniere consegnatario1 con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto
della farmacia autonomo per gestione e struttura.
Terzo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari
conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
—coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d’ordine ed
ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari
autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.
Quarto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni
complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari
capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
—addetto di laboratorio;
—cassiere con mansioni d’ordine;
—commesso d’ordine2 anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. 1265/1934);
—contabile d’ordine;
—magazziniere3.
Quinto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere
affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica
—conducente di automezzi;
—fattorino interno ed esterno.
Sesto livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono
solo elementari capacità pratiche:
—addetto alle pulizie;
—personale di fatica.
1 Magazziniere consegnatario: L’inquadramento del magazziniere consegnatario al secondo livello è stabilito in funzione dell’attribuzione
della responsabilità tecnico-arnministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i
lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente.
2 Il commesso d’ordine può anche svolgere rnansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.
3 II magazziniere può anche svolgere rnansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.
12
TITOLO III
Assunzione
Art. 5
L’assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di legge e deve risultare da atto scritto contenente
la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di
inquadramento e la retribuzione.
Art. 6
Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) certificato d’iscrizione all’ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
c) documento di riconoscimento;
d) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
e) certificato di idoneità fisica;
f) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
g) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l’esercizio dell’attività
nella farmacia.
È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità sanitaria l’avvenuta assunzione,
inviando alla medesima la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento;
b) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
c) certificato di idoneità fisica;
d) certificato degli studi compiuti;
e) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l’esercizio dell’attività nella farmacia.
Art. 7
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti,
nonché a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia).
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti trattenuti.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia è tenuto a restituire i documenti
consegnatigli all’atto dell’assunzione unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato
presso la farmacia stessa.
13
TITOLO IV
Periodo di prova
Art. 8
I1 periodo di prova ha la seguente durata:
– Primo livello super: 90 gg. di calendario
– Primo livello: 90 gg. di calendario
– Secondo livello: 60 gg. di calendario
– Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario
– Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall’altra senza preavviso ma
con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore
possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto
deve ritenersi estinto ad ogni effetto.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del
lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell’anzianità di servizio.
TITOLO V
Mercato del Lavoro
Art. 9
Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del
lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo
parziale, dell’apprendistato e del contratto di inserimento.
Apprendistato – Pregressa normativa
Art. 10
La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dell’accordo di rinnovo 23 marzo
1999, è riportata in calce al presente CCNL quale parte integrante dello stesso.
Apprendistato
Art. 11
Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante
strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato
per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto
prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione
dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato.
14
In questo quadro, le Parti assegnano all’Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività
formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Art 12
a. Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i
29 anni.
b. La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all’apprendistato (II, III e
IV livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.
c. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella
prevista dalle leggi regionali o dall’Ente Bilaterale. La formazione dell’apprendista potrà inoltre essere
realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale.La formazione, interna o esterna alla
farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà
essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale e delle convenzioni che
quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all’apprendista le competenze di
base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale,
in coerenza con il profilo dell’apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale
comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla
disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.
d. Per quanto attiene all’inquadramento dell’apprendista si applicano le disposizioni di legge.
e. Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui al punto b) che precede.
f. L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in
caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del CCNL.
g. Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito
dall’art. 47, secondo comma, D. lgs. 276/2003, che fa riferimento alla percentuale del 100% del
personale in servizio.
h. La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel
rispetto della durata massima di cui al punto b) che precede.
i. Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della
prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
j. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La presente disciplina dell’apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con
l’entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l’applicazione o, in caso di formazione
esclusivamente aziendale, interna o esterna, applicando i profili e i piani formativi approvati dall’Ente Bilaterale.
SPECIALE CONTRATTO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA COLLABORATORE
Art. 13
Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui
all’art. 49 e ss. D. lgs. 276/2003 alle seguenti condizioni:
1. La durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al Primo livello è
fissata in 24 mesi;
2. La retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi
previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel Primo livello;
3. L’inquadramento avverrà nel Primo livello;
4. La possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1) che precede svolti presso più datori di lavoro deve
avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1);
5. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa
dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
6. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei
farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1) che precede, non potrà procedere, per
dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale.
15
7. Ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori
dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti
collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
8. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella
prevista dalle leggi regionali o dall’Ente Bilaterale. La formazione dell’apprendista potrà inoltre essere
realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale. La formazione, interna o esterna alla
farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà
essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale e delle convenzioni che
quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all’apprendista le competenze di
base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in
coerenza con il profilo dell’apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono
l’acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del
rapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.
Per quanto non previsto valgono le norme di legge.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D. Lgs. 276/2003
uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta
formazione professionale, dei lavoratori del settore.
In questa prospettiva l’Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e
professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.
Contratto a termine
Art. 14
Le Parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a
quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001.
Contratto di inserimento
Art. 15
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale
di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54,
comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in
base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art.
1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o
cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici
mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il
progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
4. la durata, individuata ai sensi del successivo punto 10);
5. l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 12-a);
6. l’orario di lavoro, determinato in base al CCNL, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a
tempo pieno o a tempo parziale;
7. fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà
essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Dopo il dodicesimo mese dall’inizio del
rapporto di lavoro il dipendente passerà al livello di inquadramento superiore.
16
8. Il farmacista collaboratore sarà assunto con contratto di inserimento al Primo livello, senza
inquadramento inferiore.
9. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato
a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo,
valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a. la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b. la durata e le modalità della formazione o dell’adeguamento delle competenze professionali.
10. Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi,
con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali
il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
11. Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l’apprendimento di
nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del
servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite
eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita
nella fase iniziale del rapporto.
12. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
a) l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal CCNL per il livello di inquadramento attribuito
al lavoratore in contratto di inserimento;
b) un trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal
contratto di inserimento e, comunque, non inferiore a sessanta giorni. Al lavoratore spetta l’integrale
trattamento economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo
XVI del CCNL.
13. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di
inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dal godimento
di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa
previste dal CCNL (lavoro notturno, festivo, ecc.).
14. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini
degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.
15. La percentuale prevista dall’art. 54, terzo comma, D. lgs. 276/2003 viene elevata dal 60% al 70%.
16. Per quanto non previsto valgono le norme di legge.
Lavoro a tempo parziale
Art. 16
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito
dal presente contratto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato,
nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.
Art. 17
1. Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura
massima stabilita dalla legge all’art. 1, secondo comma lett. e), D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come
modificato dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o
verticale.
2. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del
lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell’attività di lavoro determinata da
ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che precede dovrà essere riconosciuto al
lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore,
una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58.
17
4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di
maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della
quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57.
5. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il
servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali
maggiorazioni sono forfetarie ed omnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della
retribuzione di cui al successivo art. 58.
6. La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo
parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale
di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
7. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto
individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura
massima di 35 ore settimanali.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6)
e 7) che precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi
che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle
ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva pari al 10% della
quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quatto mesi successivi ad ogni
intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le
clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: a) dalla esecuzione della
prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale; b) dalla paternità o dalla maternità,
nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo; c) dalla inabilità totale del coniuge o del convivente
di fatto.
9. Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione
disciplinare e non può essere motivo di licenziamento.
10. Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento
del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale
verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione alle giornate di
effettivo lavoro.
11. Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nelle
nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche
mansioni.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.
DISPOSIZIONI FINALI SUL TITOLO V
Dopo 24 mesi dall’applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si
incontreranno per verificarne l’utilizzo nel settore.
18
TITOLO VI
Orario di lavoro
Art. 18
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo
mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche
cumulativamente, entro l’arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia
e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può essere
anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all’anno per un
massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque,
superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. In
sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
Una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di
particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno
a livello regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 108, 2° comma del presente CCNL, per definire la
pratica realizzazione di quanto sopra.
Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di
continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue:
ai sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie
sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma.
TITOLO VII
Lavoro straordinario
Art. 19
Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato
dall’articolo 18 del presente CCNL.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera
straordinaria eccedente l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 18, tenuto anche conto del servizio per turno.
Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario.
In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
I1 lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le
veci.
Art. 20
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto
dall’articolo 18 del presente CCNL, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui
all’articolo 58 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui
all’articolo 57:
—20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40° ora settimanale;
—30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo articolo
25;
—40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22
alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.
Le norme di questo articolo non si applicano all’istituto del servizio notturno se non espressamente richiamate.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
19
TITOLO VIII
Servizio notturno
Art. 21
Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l’ora di chiusura serale e
l’ora di apertura mattutina della farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni
stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.
Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti
parte della retribuzione globale a nessun effetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine
rapporto.
Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all’art. 58 viene compensato come segue:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
—con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’articolo 57
per le prime 8 ore di servizio;
—con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 58 maggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria
della normale retribuzione di cui all’art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale
in farmacia e con l’obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:
—con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 57, per
le prime otto ore di servizio;
—con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 58, maggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria
della normale retribuzione di cui all’art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l’obbligo per il personale di restare in
farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
—come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
—come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.
In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni
previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni
di legge.
In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali previste
dall’articolo 25, le ore di servizio notturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate
con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 58 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla
quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 57.
Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse maggiorazioni.
Art. 22
In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale
servizio diurno abbia l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità
globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata
pari all’importo stabilito dalla Tariffa Nazionale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10%
della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria- così come previsto dal precedente primo
comma – viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata
della domenica o in quella del riposo settimanale.
20
Art. 23
In conformità alle previsioni dell’art. 13, primo comma, del D. lgs. 66/2003, l’orario di lavoro dei lavoratori
notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
TITOLO IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 24
Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la
domenica.
Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve
rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare
normale servizio e ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore
consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:
—al 13% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.
Art. 25
Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
—1° giorno dell’anno
—giorno dell’Epifania
—giorno di lunedì, dopo Pasqua
—25 aprile – La Liberazione
—1° maggio – Festa dei Lavoratori
—2 giugno – Festa della Repubblica
—l5 agosto—Festa dell’Assunzione
—1°novembre—Ognissanti
—8 dicembre—Immacolata Concezione
—25 dicembre—S. Natale
—26 dicembre—S. Stefano
—solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata
sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra
indicati.
Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un periodo di sospensione della retribuzione e
dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.
Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la domenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto
sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni
elemento accessorio.
Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi
dell’articolo 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le
festività che coincidono con la domenica.
Art. 26
Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:
—19 marzo—festa di S. Giuseppe
—giorno dell’Ascensione
—giorno del Corpus Domini
—29 giugno—festa dei SS. Pietro e Paolo.
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle suddette 4 festività abolite,
verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.
21
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che
non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività della farmacia.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando
l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di
riduzione, permessi e ferie4 .
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente svolta.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui
all’articolo 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque
non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nota a verbale
Le Parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono, oltre a quella dovuta ad assunzione o
risoluzione del rapporto nel corso dell’anno, quelle derivanti dall’assenza del lavoratore dal servizio per una delle
seguenti cause:
—T.B.C.;
—aspettativa per una delle cause previste dal CCNL o dalle leggi vigenti;
—astensione facoltativa post-partum;
—chiamata o richiamo alle armi;
—o per una delle altre cause per le quali non è prevista la corresponsione della retribuzione.
Art. 27
Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo 25 dovranno
essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 19 e 20
del presente contratto.
TITOLO X
Ferie
Art. 28
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di giorni ventisei
lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro
settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle
ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali
cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche
e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Norma transitoria
La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990.
Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo la normativa contrattuale prevista
al titolo XII del CCNL 17/12/1985.
4 Le ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 1983 24 ore in ragione d’anno
1° gennaio 1986 6 ore in ragione d’anno
1° gennaio 1988 6 ore in ragione d’anno
1 Aprile 1999 4 ore in ragione d’anno
22
Art. 29
È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle
esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando effettuare
uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per
l’effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di
chiusura.
In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente
alla domenica o a quello festivo, ad eccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria della farmacia non potranno essere
fruiti in collegamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Il termine di 18 mesi di cui all’art. 10, comma primo, D. Lgs. 66/2003 viene portato a 24 mesi.
Art 30
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio,
comprensiva di tutte le indennità.
Art. 31
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti
sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Art.32
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie,
fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso
delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato
richiamato.
Art. 33
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
Art. 34
Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.
TITOLO XI
Assenze
Art. 35
Le assenze per qualsiasi motivo devono essere immediatamente giustificate e, comunque, salvo il caso derivante
da forza maggiore, non oltre le 24 ore dall’inizio dell’assenza stessa.
Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) per assenze non giustificate fino a 3 giorni, trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non
eccedente un importo pari al 10% della retribuzione normale;
b) nel caso di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare o di assenza non giustificata di oltre 3 giorni,
licenziamento senza preavviso per causa del lavoratore.
23
TITOLO XII
Congedi e diritto allo studio
Art. 36
Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di giorni 15 di calendario
durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle ferie
né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere
avanzata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze
della farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la
celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l’obbligo di esibire alla fine del
congedo la documentazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.
Art. 37
In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un
permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.
Art. 38
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d’esame, e che in base alla legge
20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque
giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all’anno per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale
degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PREVISTA DALLE NORME
CHE REGOLANO L’E.C.M.
Art. 39
Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini
professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi correlati all’E.C.M., le
Parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.
A tale fine le Parti, a modifica ed integrazione del Verbale d’intesa del 23 marzo 2006 (che valeva anche per il
2007) concordano quanto segue:
A) la Farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente
certificati – sempre a fronte dell’effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione
debitamente documentata ai fini fiscali – l’importo di 80 euro per l’anno 2008.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni
forma di retribuzione indiretta e differita.
B) La Farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M.,
debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l’anno 2008.
Nel caso di mancata utilizzazione di tali permesso per il 2008 al farmacista dipendente – che abbia, comunque,
partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 – può essere corrisposto,
a fronte dell’esibizione della relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio 2009, il pagamento di
un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 58 CCNL.
In sede regionale ed entro il 31.10.2008, la materia potrà essere diversamente definita.
In caso di modifiche normative, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare.
Il verbale di Intesa sottoscritto in data 23 marzo 2006 vale anche per il 2007.
24
TITOLO XIII
Sospensione dal lavoro
Art.40
In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del
lavoratore questi ha diritto all’ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica calamità, eventi atmosferici
straordinari ed altri casi di forza maggiore.
TITOLO XIV
Aspettativa non retribuita
Art.41
Per la durata di vigenza del presente CCNL il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore un’aspettativa non
retribuita e senza decorso dell’anzianità per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale aspettativa
potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e documentati motivi.
TITOLO XV
Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile
Art. 42
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.
303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio
militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
A1 termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il
lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro
per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.
I1 periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di
anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di
fine rapporto, ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del
servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella
anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori
stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’articolo 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché
per effetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualità di volontari in servizio civile, secondo le norme
di cui agli articoli 31, 33, 35 della legge stessa.
25
Art. 43
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla
conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare
nella anzianità di servizio (scatti di anzianità, preavviso).
Tale periodo, peraltro, va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’anzianità in vigore fino alla data
del 31 maggio 1982.
I1 trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione
dell’attività dell’azienda.
Alla fine del richiamo—sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di
congedo—il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto la
durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei
termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo,
e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del
richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
TITOLO XVI
Malattie, infortuni e assistenza sanitaria integrativa.
Art. 44
Nell’ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai
propri dipendenti, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento ai fni dell’iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 45
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della
propria malattia alla farmacia da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio
dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall’art. 35 del presente
contratto.
Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare alla farmacia il certificato medico di prima visita, nonché i
successivi in caso di prolungamento della malattia e quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio
del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal
certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro
resta esonerato dall’obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 47 ed il lavoratore sarà
considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato preavviso.
I1 lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze
alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni,
di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non
presenta pericoli di contagio dipendente dalla malattia medesima.
26
Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far
effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti
nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
I1 datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 46
I1 lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle
ore 19,00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli
indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli
accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il
lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del
lavoratore dell’obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché l’obbligo
dell’immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste agli artt. 90 e 91
del presente contratto.
Art. 47
Durante la malattia o infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà
procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 77 e 83 del presente contratto,
salvo quanto disposto dal successivo articolo 50.
Le Parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si cumulano ai fini del
computo del periodo di comporto con quelle per infortunio o malattia professionale.
I1 periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del
posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 48
Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze
dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3
della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi
dell’articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio
con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
33;
b) ad una integrazione delle indennità a carico dell’lNPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in
modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
27
2. 1’80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°;
3. il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 21° in poi.
Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente sarà integrato al 100%. Il
trattamento economico a carico dell’INAIL è anticipato dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno posti a
conguaglio con i contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale. Nel caso in cui l’indennità di infortunio a
carico dell’INAIL fosse superiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto erogato
dall’INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre 2008.
Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della retribuzione, stante la sua natura
integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.
A1 fine della riscossione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto—ai
sensi dell’art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33—a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata
presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
I1 lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione di
responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti l’assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti dell’INPS.
A1 momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni
precedenti tale data.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo
l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta
il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.
Art. 49
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo
massimo di 180 giorni dall’art. 47 del presente CCNL, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore
periodo non superiore a giorni 120, alle seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare
richiesta a mezzo lettera raccomandata RR prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o
infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell’art. 47; il
periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 50
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione
obbligatoria TBC, o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione
del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di
dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta,
il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
28
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino
a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della
legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto
occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il
direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. `
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare
sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 51
Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine
o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.
Art. 52
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e
regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Art. 52-bis
Le Parti convengono sulla necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano
efficacemente intervenire a favore dei lavoratori.
Attesa la pluralità di alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si conviene di affidare
all’ENTE BILATERALE il compito di procedere ad una valutazione analitica di fattibilità da sottoporre entro il
30.10.2008 alle Parti stipulanti.
Le Parti stipulanti si impegnano, entro il 31.12.2008, ad attivare una specifica sessione di negoziazione
finalizzata a dare attuazione all’assistenza sanitaria integrativa che, nell’auspicato caso di esito positivo di tale
negoziazione, sarà resa operativa entro il 31.3.2009.
TITOLO XVII
Tutela della maternità e della paternità
Art. 53
La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal
D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, “Testo unico delle disposizione legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Le indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001,
n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi della legge
29 febbraio 1980 n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
29
TITOLO XVIII
Anzianità di servizio
Art. 54
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto a norma dell’art. 5. Le frazioni di
anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di
mese superiori a 15 giorni.
TITOLO XIX
Anzianità convenzionale
Art. 55
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o
della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore ed insigniti di ordine militare, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi per
ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in
zone di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei
mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L’anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel
caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha
pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
I1 lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi
ad ottenere il diritto alle predette anzianità all’atto dell’assunzione stessa impegnandosi a fornire la relativa
documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio all’atto della entrata in vigore del presente contratto.
TITOLO XX
Scatti di anzianità
Art. 56
Per l’anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali,
denominati scatti di anzianità.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e
successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il
biennio di anzianità.
In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati successivamente al 1/1/1993 è calcolato in base ai
valori indicati nella allegata tabella F e l’importo degli scatti maturati successivamente al 1/2/1996 è calcolato in
30
base ai valori indicati nella medesima Tabella F, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo
pregresso.
È quindi escluso il ricalcolo in base alla allegata tabella F dell’importo relativo agli scatti maturati prima del
1/1/1993 e dell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1/2/1996.
TITOLO XXI
Trattamento economico
Art. 57
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva dell’indennità di caropane prevista dalla legge e dei
punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure previste per il settore del commercio, ai
cui accordi si fa rinvio;
c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell’art. 56 del presente CCNL;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell’art. 4 del presente CCNL;
e) l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di €10,33, di cui all’accordo sul costo del lavoro del 31 luglio
1992 da corrispondersi per 13 mensilità.
Art. 58
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi
retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro
straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle
Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall’imponibile retributivo a norma di legge.
Art. 59
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura
fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di
legge, cadenti nel periodo di paga ed alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le
giornate del mese di calendario.
Art. 60
La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore
convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera
della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale
26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, 2° comma del presente contratto.
Art. 61
Ai sette livelli previsti dalla classificazione del personale delle farmacie private, di cui al Titolo II del presente
contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle A
(farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) e D (farmacie rurali sussidiate)
L’indennità speciale quadri di cui all’art. 4 CCNL viene incrementata nella misura e con le decorrenze indicate
nella allegata tabella C.
31
Art. 62
In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti
di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del
lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende
indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in
caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure espressamente
stabilito per iscritto all’atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel
corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo
massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene
comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla stipulazione dell’accordo di rinnovo del presente contratto.
Art. 63
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere
specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, le misure dell’importo
dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto,
nonché tutte le ritenute effettuate.
I1 prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.
Art. 64
Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della liquidazione delle varie indennità previste
dal presente contratto, si fa riferimento alla media dell’ultimo anno di servizio.
Una Tantum
Art. 65
L’una tantum verrà pagata nella misura e con le decorrenze indicate nelle allegate tabelle B (farmacie urbane e
farmacie rurali non sussidiate) e E (farmacie rurali sussidiate).
L’una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza alla data di
stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:
a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio
2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e
maternità obbligatoria e facoltativa);
b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006-
31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e
maternità obbligatoria e facoltativa).
L’una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita. In caso di
estinzione del rapporto di lavoro prima della erogazione della seconda tranche l’importo dell’una tantum verrà
erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.
Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di una tantum saranno versati al dipendente previa
integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
32
TITOLO XXII
Mensilità supplementari
Art. 66
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente
un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a
tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella
farmacia.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima
mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno
corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso la farmacia.
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata
corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al D.Lgs. n. 151/2001 la lavoratrice ha
diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20%
(venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all’articolo 58.
Art. 67
A1 personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni
anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente
(quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
I lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della quattordicesima mensilità solo nel caso in cui
abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi
per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo
della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della
retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del diritto.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente
contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di retribuzione
eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza
tra l’ammontare della quattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito
individuale o collettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità si
fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo riguardanti la tredicesima mensilità.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall’ultimo comma del precedente art. 66.
33
TITOLO XXIII
Risoluzione del rapporto di lavoro
Trattamento di fine rapporto
Previdenza Complementare
Art. 68
Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell’art. 2118 del codice civile dal rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante
consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal successivo art. 70.
Art. 69
Ai sensi dell’art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della
scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo
indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
(giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, contenente l’indicazione dei motivi.
Art. 70
Ai sensi della legge 11 maggio 1990, n. 108 il licenziamento non può effettuarsi che per giusta causa (art. 69 del
presente contratto con riferimento all’articolo 2119 del codice civile e articolo 90 punto 5 del presente CCNL) o
per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.
I1 datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore, che può chiedere, entro quindici
giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve, nei
sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
I1 licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova ed i lavoratori che
siano in possesso dei requisiti pensionistici.
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, razza, lingua, credo politico, fede
religiosa, dall’appartenenza al sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo,
indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 71
I1 licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione del medesimo presso la stessa farmacia deve
considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti
del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
I1 licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga
effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 72
Ai sensi dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del
matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice
nel periodo intercorso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la
celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
34
I1 datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato
nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b)
e c) del terzo comma dello stesso art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione
dell’attività della farmacia, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione
del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo
comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 80.
Art. 73
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà
corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di
preavviso, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Art. 74
In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo della farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato
ai lavoratori il preavviso e corrisposto l’indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, il
subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il
periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per
effetto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 75
In caso di fallimento della farmacia il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine
rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà
considerato credito privilegiato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 76
In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno
corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.
Art. 77
I termini di preavviso sono i seguenti:
– primo livello super: 90 giorni di calendario
– primo livello: 90 giorni di calendario
– secondo livello: 60 giorni di calendario
– terzo e quarto livello: 45 giorni di calendario
– quinto e sesto livello: 15 giorni di calendario
e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. II lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di
vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta
da 90 a 30 giorni.
Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le
Unità Sanitarie Locali, o per l’esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e
Ospedaliere.
Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini
previsti per l’assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non
siano in grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai
30giorni.
Art. 78
Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha diritto a percepire la retribuzione
di fatto ed il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.
35
Art. 79
In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse
misure previste per il caso di licenziamento dal successivo articolo 83.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata e con rispetto dei
termini di preavviso stabiliti dall’art. 77 del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli una somma
corrispondente alla retribuzione di fatto del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel
precedente art. 77.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito
il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della
scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per il
periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 80
In conformità alla norma contenuta nel 4° comma dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se
non risultano confermate entro un mese alI’Ufficio del Lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il
periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 83 con esclusione dell’indennità sostitutiva del
preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di
preavviso di cui all’art. 77 e confermate, a pena di nullità, dall’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.
Art. 81
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le
norme di legge vigenti.
Art. 82
La malattia o l’infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in servizio, sospendono il decorso del termine
fino alla scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla
guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto termine.
Art. 83
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento
di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del
presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura
di una mensilità della retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla
legge 31 marzo 1977, n. 91.
Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come
mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978.
Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297,
sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le
seguenti somme:
—i rimborsi spese;
36
—le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e
simili;
—i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
—i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non
si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
—l’indennità sostitutiva del preavviso;
—l’indennità sostitutiva di ferie, di cui all’art. 31;
—le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL)5;
—le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
—gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e
dalle somme già percepite a titolo di anticipazioni dell’indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma
dell’art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.
Art. 84
Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal dipendente.
In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse
legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione dal servizio.
Art. 85
Le Parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista
l’attivazione della previdenza complementare.
Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nella misura fissa
pari al 1,05 % a carico del datore di lavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di
incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il
datore di lavoro verserà un importo una tantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.
Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quello di stipula del presente accordo e riguarda i
dipendenti che abbiano superato un’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.
La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quella utilizzata per il TFR.
La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti effettuati al Previprof.
TITOLO XXIV
Norme disciplinari
Art. 86
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d’ufficio e quanto previsto dall’art. 2105
c.c., di usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità della
farmacia.
5 Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297: “in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro”.
37
Art. 87
È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni
di servizio e con l’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi da1 servizio durante
l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di
prestazioni di lavoro straordinario.
I1 lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di
lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art. 88
Non sono ammesse tolleranze nell’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari è in facoltà del titolare operare
una trattenuta pari all’importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari
all’ammontare della trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell’anno solare,
il datore potrà raddoppiare l’importo della multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo
formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Art. 89
È dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni mutamento della propria dimora sia
durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il servizio
interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali
attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Art. 90
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 35 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 88 per i
ritardi, l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal
datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in
tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle
mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui all’art.
2105 del codice civile, nonché nei casi previsti dall’art. 35, dal primo e secondo comma dell’art. 86 e dal terzo
comma dell’art. 88 del presente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del codice civile.
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norma di legge che regolano il servizio
farmaceutico.
38
Art. 91
Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 35, 88 e 90
non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di cui al primo comma, n. 1) del
precedente art. 90 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che gli ha dato causa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di
cui al presente titolo XXIV e nell’articolo 35 del presente CCNL devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Art. 92
Ove il dipendente sia privato della libertà o sospeso dall’esercizio della professione personale in conseguenza di
procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento
e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il
datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull’eventuale
riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti
dell’anzianità del lavoratore.
Nell’ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla
riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori della farmacia al lavoratore che non sia riammesso
in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco,
qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
TITOLO XXV
Diritti sindacali
Art. 93
Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento
alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 94
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle farmacie che rientrano nel disposto di cui
all’articolo precedente, hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato.
Il diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale
ed i permessi saranno complessivamente pari a un’ora e mezzo per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro almeno 24 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale.
Art. 95
In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15
dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su
39
indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e
delle leggi sul lavoro.
I11icenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l’esercizio di tali funzioni, è nullo ai sensi della citata legge.
Art. 96
Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze Sindacali
Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le Parti si
incontreranno per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.
Art. 97
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Consigli o Comitati Direttivi nazionali e
provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.
L’elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro tramite
l’Associazione nazionale o provinciale dei titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni
dall’avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.
I1 dirigente sindacale, per l’adempimento dei compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta
dell’Organizzazione Sindacale cui appartiene, avrà diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore
annue, nonché a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all’anno.
Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con 3 giorni di anticipo salvo casi eccezionali di urgenza per i
quali si potrà derogare da tale termine.
I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere licenziali
durante il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica,
limitatamente a quanto previsto dall’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 98
In considerazione della particolare situazione del settore caratterizzata da un ridotto numero di addetti per
farmacia, le Parti concordano di sostituire per la durata del presente contratto, le modalità di applicazione diretta
delle norme contenute negli artt. 99 del CCNL 10/7/1990, 30 della legge 20/5/1970 n. 300 e 96 e 97 del presente
C.C.N.L., con l’Istituto di ore di permessi sindacali retribuiti alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con
dipendenti, fissato per ciascuno degli anni seguenti nella misura appresso indicata:
2008 euro 200.000,00;
2009 euro 205.000,00;
2010 euro 210.000,00 se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece,
auspicano congiuntamente le Parti – alla stipula del nuovo accordo di rinnovo.
Gli importi di cui al primo comma sono posti a carico dei titolari di farmacia con dipendenti.
In conseguenza di quanto sopra le Parti concordano di sospendere, per la durata del presente contratto,
l’applicazione del 3° comma dell’art. 97 del presente contratto.
A parziale deroga del 1° e 2° comma dell’art. 97, e per la durata del presente contratto, le Parti convengono di
riconoscere quali dirigenti sindacali che hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali retribuiti di cui al monte
ore nazionale, quelli la cui designazione venga comunicata da parte della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e
Uiltucs-UIL nazionali all’Ente Bilaterale Nazionale e alla Federfarma a mezzo di lettera raccomandata.
La Federfarma provvederà a comunicare la designazione al titolare di farmacia interessato.
Con decorrenza dal 1 settembre 2008 i lavoratori dipendenti – che non manifesteranno espressamente una
volontà diversa – verseranno all’Ente Bilaterale un contributo nella misura di € 1,00 al mese per quattordici
mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento.
40
Dichiarazione a verbale di Federfarma
Federfarma dichiara che se le risorse (di cui al primo comma dell’art. 98 CCNL) a disposizione dell’Ente
Bilaterale non fossero sufficienti a consentire a ciascuna delle tre OO.SS. stipulanti di fruire di almeno due
distacchi sindacali a tempo pieno (o equivalente) per ciascuna O.S. da fruire a decorrere dal mese successivo a
quello di stipula del presente accordo, verserà per il solo anno 2009 un contributo straordinario per garantire
all’Ente Bilaterale le risorse finanziarie necessarie per tali distacchi. Per il 2010 le Parti stipulanti si
incontreranno per definire idonee soluzioni.
Art. 99
Il monte ore permessi sindacali potrà essere utilizzato dalle OO.SS., per ciascuno degli anni di cui all’art.98 fino
ad esaurimento della disponibilità finanziaria.
Il suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato ritenuto sufficiente a soddisfare le reciproche
posizioni sull’istituto in oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori effettivi dei parametri utilizzati.
Le parti si danno reciprocamente atto che le OO.SS., per la concreta utilizzazione dell’istituto si atterranno alla
seguente regolamentazione:
1. nelle farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un dirigente sindacale;
2. il dirigente sindacale, per l’adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto a permessi di breve
durata (per permessi di breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi)
nella misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite dalle OO.SS. a livello territoriale e 50
dalle OO.SS. a livello nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto riguarda la
comunicazione dell’utilizzazione dei permessi al titolare di farmacia ed all’Ente Bilaterale Nazionale;
3. il dirigente sindacale, per l’adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto anche a permessi di
lunga durata, la cui programmazione semestrale sarà preventivarnente comunicata entro il 31 gennaio ed entro il
30 giugno di ogni anno, da parte delle OO.SS. nazionali stipulanti all’Ente Bilaterale Nazionale ed alla
Federfarma.
L’utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al titolare di farmacia ed alla Federfarma da
parte delle OO.SS. nazionali con un preavviso di 15 giorni.
Per ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi fruiti non venga utilizzata l’intera
disponibilità finanziaria di competenza, il residuo potrà essere utilizzato nell’anno successivo e comunque entro
e non oltre il 31.1.2010.
Art. 100
Le farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano
richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione
sindacale cui la farmacia dovrà versarlo.
La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
41
TITOLO XXVI
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 101
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, convengono quanto segue:
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, la Federfarma e le
Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni
sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il
processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un
sempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.
Art. 102
Le Parti affidano all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica dello statuto
finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l’unicità dell’Ente. Tale
proposta dovrà essere sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo di rinnovo.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l’organizzazione ed il coordinamento delle
iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e
sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.
A tal fine l’Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:
A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi
per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale;
B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli
operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le Parti ritengono di attenersi, nell’organizzazione e
nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:
B.1 la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo
uniforme sul territorio nazionale;
B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al
ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni
tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a
carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l’Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il
patrocinio della FOFI;
B.3 l’Ente Bilaterale Nazionale chiederà l’intervento finanziario delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo,
necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall’orario di
lavoro;
B.5 l’Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e
rimborsi di spese;
B.6 la programmazione dell’impegno formativo dell’apprendista;
C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;
D. studio, ricerca progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione
legislativa in materia.
Le Parti, in base al progetto elaborato dall’Ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica
realizzazione sotto il profilo economico e finanziario;
E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione
concordata fra le Parti.
42
Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni
farmacia il contributo da destinare all’Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 2008, 2009 stabilendo un numero
convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità. Se, alla scadenza del presente CCNL,
non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti – alla stipula del nuovo accordo di rinnovo, il
contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l’anno 2010.
Dichiarazione congiunta
Le Parti stipulanti chiederanno all’Ente Bilaterale di attivare, nelle forme che saranno ritenute più efficaci,
un’azione di monitoraggio finalizzata a verificare l’applicazione del presente ccnl su tutto il territorio nazionale.
Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livello territoriale su
richiesta delle OO.SS. stipulanti e con la partecipazione dell’Ente Bilaterale.
TITOLO XXVII
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 103
La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all’art. 105.
Art. 104
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, le Associazioni Regionali
dei Titolari di Farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori
aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per
discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con
particolare riferimento all’occupazione giovanile, all’utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di
formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all’apprendistato.
Analogo incontro potrà essere concordato prima dell’inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo
regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.
Art. 105
La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di
farmacie private aderenti alla Federfarma.
Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è
demandata:
a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti materie:
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) mercato del lavoro;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro,
nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di
aggiornamento professionale promosse dall’Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle Parti a livello
regionale;
6) progetti formativi da sottoporre all’Ente Bilaterale Nazionale;
b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, etc…).
Nel caso in cui l’incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato
accordo al termine della durata massima della trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può
ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle convocazioni relative.
43
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che salvo, quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma
modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale, potrà essere introdotta nei contratti
integrativi regionali ed ai fini di garantire il rispetto e l’osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire
presso le rispettive strutture regionali sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello regionale, sia
durante le trattative stesse.
TITOLO XXVIII
NORMA APPALTI
Art. 106
Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:
1. obbligo dell’impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di
attività di competenza;
2. obbligo per l’appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva – compreso l’accantonamento del
TFR – contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall’ordinamento vigente che disciplina il
rapporto di lavoro subordinato;
3. obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l’impresa è obbligata a produrre;
4. obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di
inadempienza dell’impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.
Il vincolo di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive
modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai
punti 3 e 4.
TITOLO XXIX
Decorrenza e durata
Art. 107
Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° febbraio 2006 e scadrà, per la parte normativa ed economica,
il 31 gennaio 2010, ferme restando le diverse decorenze previste per i singoli istituti.
Nella definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2010, non si terrà conto
dell’inflazione reale intervenuta anteriormente alla data di stipula del presente accordo.
Le Parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2009 per un esame dell’andamento inflattivo.
Ove non sia data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella
normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.
44
ALLEGATO (ALL’ART. 83)
Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
1) Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i di pendenti di farmacia
nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitano il
dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il
dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento
giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio
idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento
quotidiano della sede di lavoro;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni:
che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera c),
che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il
raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato
alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;
e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o
familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi
della retribuzione annua;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi alla condizione che
il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del
dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che
l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere
precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio
quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona
vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.
2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno
essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.
Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.
I1 calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio
di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle
richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di
graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di
anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
4) Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà l’anticipazione in qualsiasi momento,
con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle
accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata
concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.
5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni
previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione
45
rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi
familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).
6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione
dell’atto notarile di acquisto. L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte
di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferrna restando là possibilità da parte dell’interessato di
incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.
La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data
anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne
l’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto
del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di
cooperativa, dall’atto di prenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale,
della libera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per
conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile o alla cooperativa
contestualmente all’atto notarile di assegnazione.
Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autentica della concessione
edilizia, accompagnata dai preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavoro sono in corso.
Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria,
ferme restando le rivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.
7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di
dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno
successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l’intervento e una dichiarazione di
responsabilità per le spese non documentate.
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione
definitiva, o essa non risulti conforme a condizione che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il
dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un
punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno
eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
9) Il presente accordo ha validità fino al 31.01.2002 e si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di
una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.
TABELLA F
Scatti di anzianità (1.1.1993)
1S 48.500
1 47.000
2 43.000
3 42.000
4 39.000
5 38.000
6 37.000
Scatti di anzianità (1.2.1996)
1S 50.000
1 49.000
2 45.000
3 44.000
4 40.000
5 39.000
6 38.000